3 | Il titolo descrive l’oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell’atto come pure, in alcuni casi specifici, l’autorità che lo emana. |
4 | Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente: |
1. Legge federale: «Legge federale su …» / «Legge federale concernente …» |
2. Decreto federale: «Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» / «Decreto federale che approva …» / ecc. |
3. Ordinanza del Consiglio federale: «Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …». |
5 | Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l’autorità che emana l’atto. |
7 | Se non è un’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l’autorità che emana l’atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul …, ordinanza dell’Assemblea federale concernente …, ecc.). |
9 | Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali. |
157 | Le leggi federali e le ordinanze dell’Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 3–9). |