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3Il titolo descrive l’oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell’atto come pure, in alcuni casi specifici, l’autorità che lo emana.
4Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:        
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»
2. Decreto federale:        
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /        
«Decreto federale che approva …» / ecc.
3. Ordinanza del Consiglio federale:        
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».
5Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l’autorità che emana l’atto.
7Se non è un’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l’autorità che emana l’atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul …, ordinanza dell’As­semblea federale concernente …, ecc.).
9Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
157Le leggi federali e le ordinanze dell’Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 39).