3. Abbreviazione

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 5 Ordinanze dell'Amministrazione federale, degli uffici e di altri entità > Capitolo 4 Ordinanze sugli emolumenti > 3. Abbreviazione

3. Abbreviazione

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
18È prevista un’eccezione ai n. marg. 15 e 17 per una serie di atti normativi – quali le ordinanze sugli emolumenti e le ordinanze sull’or­ganizzazione dei dipartimenti – la cui abbreviazione è sempre composta di un elemento invariato e di uno variabile uniti da un trattino. I due elementi devono avere carattere descrittivo; non è quindi ammesso l’uso di numeri. Esempi: OEm-UFAC, OEm-LCart ecc.; OOrg-DFAE, OOrg-DFI ecc.).
Per le regole specifiche applicabili alle ordinanze sugli emolumenti cfr. anche l’all. 1 (cfr. n. marg. 359), in particolare il n. 3 (cfr. n. marg. 361).
361L’abbreviazione del titolo consta dei seguenti elementi, a seconda del caso specifico:

«OEm-» + abbreviazione dell’Ufficio

«OEm-» + abbreviazione della legge

«OEm-» + abbreviazione del settore interessato

Esempi:
OEm-UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; RU 2006 2639)
OEm-LCart (legge sui cartelli; RU 2006 2637)
OEm-BDTA (banca dati sul traffico di animali; RU 2006 2705)