18 | È prevista un’eccezione ai n. marg. 15 e 17 per una serie di atti normativi – quali le ordinanze sugli emolumenti e le ordinanze sull’organizzazione dei dipartimenti – la cui abbreviazione è sempre composta di un elemento invariato e di uno variabile uniti da un trattino. I due elementi devono avere carattere descrittivo; non è quindi ammesso l’uso di numeri. Esempi: OEm-UFAC, OEm-LCart ecc.; OOrg-DFAE, OOrg-DFI ecc.). |
| Per le regole specifiche applicabili alle ordinanze sugli emolumenti cfr. anche l’all. 1 (cfr. n. marg. 359), in particolare il n. 3 (cfr. n. marg. 361). |
361 | L’abbreviazione del titolo consta dei seguenti elementi, a seconda del caso specifico: |
«OEm-» + abbreviazione dell’Ufficio
«OEm-» + abbreviazione della legge
«OEm-» + abbreviazione del settore interessato
– | OEm-UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; RU 2006 2639) |
– | OEm-BDTA (banca dati sul traffico di animali; RU 2006 2705) |