351 | L’articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall’Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell’articolo 163 Cost. L’Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvedere all’adeguamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale. |
352 | La precedente forma del decreto federale di obbligatorietà generale non corrisponde semplicemente a una delle forme attuali, poiché recepiva sia norme di diritto limitate nel tempo e sottostanti a referendum sia norme di diritto non sottostanti a referendum. Occorre dunque esaminare in ogni singolo caso quale forma scegliere. Se il decreto sottostava a referendum, occorre avvalersi della forma della legge federale, altrimenti di quella dell’ordinanza dell’Assemblea federale. |