Sezione 1 Regole generali

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Sezione 1 Regole generali

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351L’articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall’Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell’articolo 163 Cost. L’Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvede­re all’ade­guamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale.
352La precedente forma del decreto federale di obbligatorietà generale non corrisponde semplicemente a una delle forme attuali, poiché recepiva sia norme di diritto limitate nel tempo e sottostanti a referendum sia norme di diritto non sottostanti a referendum. Occorre dunque esaminare in ogni singolo caso quale forma scegliere. Se il decreto sottostava a referendum, occorre avvalersi della forma della legge federale, altrimenti di quella dell’ordinanza dell’Assemblea federale.