122 | Sono invalse le formulazioni seguenti: |
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 2 A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.
1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. 2 Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 3 Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all’articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 4 Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
1 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4. 2 Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. 3 L’Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute. 4 Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.
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123 | Per altri esempi cfr.: |
– | art. 4 di RU 2006 5753 in combinato disposto con art. 5, 9 e 11 cpv. 2 di RU 2007 39; cfr. anche RU 2011 1077 (in particolare art. 4 e all. 1); |