Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore

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Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore

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111Negli atti normativi di livello superiore non si può rinviare espressamente ad atti normativi emanati da autorità legislative inferiori. Ad e­sempio, in una legge federale non si può rimandare a un’ordinanza del Consiglio federale, e in quest’ultima non si può rimandare a un’ordinanza dipartimentale. Se ciononostante occorre rimandare a disposizioni di atti normativi di rango inferiore, ci si avvale di un rinvio indiretto, segnatamente del rinvio a una norma di delega già prevista altrove nell’atto sovraordinato (ad es. «… le condizioni stabilite dal DFGP in virtù dell’articolo …»). Qualora s’intenda invece effettivamente delegare competenze normative, va predisposta un’apposita norma di delega, che dev’essere formulata di conseguenza (ad es. «L’UFSP stabilisce le condizioni per …»).