Rimandi intratestuali

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Rimandi intratestuali

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100Quando in un atto normativo si rimanda ad altre disposizioni del medesimo atto, si omette la menzione dell’atto (ossia non si precisa «… della presente legge», «… della presente ordinanza»). Se all’interno di un’unità di partizione (sezione, articolo, capoverso, lettera, ecc.) si rimanda a un’altra disposizione della medesima unità, quest’ultima non è menzionata (ossia non si precisa «… del presente articolo», «… del presente capoverso», ecc.).
Esempi:

… si applicano gli articoli 15–18 …

… è retta dalle disposizioni di cui alla sezione 5 …

… le persone di cui al capoverso 1 …

 

Eccezione: nei casi in cui all’interno del medesimo articolo si cita anche un altro atto normativo, può essere opportuno precisare «della presente legge» o «della presente ordinanza».

101Qualora tuttavia ci si riferisca all’atto normativo nella sua integrità, il rimando è esplicito e si precisa dunque: «la presente legge», «la presente ordinanza». Si scrive ad esempio: «Salvo disposizione contraria della presente legge, …» oppure «La presente ordinanza si applica a …».