247 | Le regolamentazioni amministrative sono formulate in termini generali e astratti ma non contengono norme di diritto (ossia si rivolgono soltanto all’Ammistrazione e non esplicano quindi «effetti esterni» [cfr. n. marg. 260]); nella prassi hanno varie designazioni come «istruzioni», «direttive» o «circolare», «direttive di servizio», «vademecum», «disciplinare», «promemoria», «guida», «regolamento» ecc. (cfr. art. 30 OLOGA) |
248 | Per quanto concerne la nozione, il contenuto e la portata di tali regolamentazioni cfr. Guida di legislazione, n. marg. 301 e 557–560. |
249 | È opportuno applicare alcune delle regole previste per le regolamentazioni amministrative anche ad altri testi oggetto di una pubblicazione ufficiale (di regola nel FF), come concessioni (ad es. quelle della SSR) o contratti (ad es. i contratti di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA). Va in particolare tenuto conto delle regole applicabili alle modifiche (n. marg. 266 e 267). |
250 | La gestione delle regolamentazioni amministrative spetta alla rispettiva autorità emanante; comprende in particolare l’inventario dei testi in vigore, la pubblicazione, l’informazione dei destinatari, l’aggiornamento e l’abrogazione. |
251 | La CaF è competente per la pubblicazione delle regolamentazioni amministrative del Consiglio federale (pubblicazione nel FF, cfr. n. marg. 268). |