Sezione 1 Regole generali

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Sezione 1 Regole generali

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247Le regolamentazioni amministrative sono formulate in termini generali e astratti ma non contengono norme di diritto (ossia si rivolgono soltanto all’Ammistrazione e non esplicano quindi «effetti esterni» [cfr. n. marg. 260]); nella prassi hanno varie designazioni come «istruzioni», «direttive» o «circolare», «direttive di servizio», «vademecum», «disciplinare», «promemoria», «guida», «regolamento» ecc. (cfr. art. 30 OLOGA)
248Per quanto concerne la nozione, il contenuto e la portata di tali regolamentazioni cfr. Guida di legislazione, n. marg. 301 e 557–560.
249È opportuno applicare alcune delle regole previste per le regolamentazioni amministrative anche ad altri testi oggetto di una pubblicazione ufficiale (di regola nel FF), come concessioni (ad es. quelle della SSR) o contratti (ad es. i contratti di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA). Va in particolare tenuto conto delle regole applicabili alle modifiche (n. marg. 266 e 267).
250La gestione delle regolamentazioni amministrative spetta alla rispettiva autorità emanante; comprende in particolare l’inventario dei testi in vigore, la pubblicazione, l’informazione dei destinatari, l’aggiorna­mento e l’abrogazione.
251La CaF è competente per la pubblicazione delle regolamentazioni amministrative del Consiglio federale (pubblicazione nel FF, cfr. n. marg. 268).