Sezione 1 Menzione soltanto dell'atto di base

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Sezione 1 Menzione soltanto dell'atto di base

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140Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell’atto di base è preceduto dall’espressione «versione della GU …» per esplicitare che il rimando ha carattere statico.
Esempio di citazione dell’atto con il titolo numerico:

2 Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell’Unione europea si applica l’articolo 12 della direttiva 97/78/CE9.

 

9Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’orga­nizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
Esempio di citazione dell’atto con il titolo completo:

2 Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dellʼUnione europea si applica lʼarticolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 19979, che fissa i principi relativi allʼorganizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

 

9Versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

 

È indispensabile precisare «versione della GU …» per esplicitare che si è in presenza di un rimando statico. Infatti, dal 2008 nel corpo dellʼatto dellʼUE non viene più menzionata lʼultima modifica apportata allo stesso. Allʼinterno dellʼUE, il rimando a un atto dellʼUE si riferisce dunque sempre – salvo indicazione contraria – allʼultima versione in vigore ed è quindi un rimando dinamico. Precisando «versione della GU …» si intende appunto evitare che il rimando a un atto di base dellʼUE in un atto normativo svizzero possa essere considerato un rimando dinamico.