Citazione del testo e indicazione della fonte

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Citazione del testo e indicazione della fonte

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115Quando in un atto normativo si rimanda a documenti che non sono oggetto di pubblicazione ufficiale né da parte della Confederazione (RU/RS o FF) né da parte dell’UE (GU), quali decisioni di organizzazioni internazionali o norme tecniche emanate da organizzazioni di normazione private, occorre indicarne nel modo più completo possibile il titolo, la data, la versione considerata, l’autore e la fonte.

Le norme tecniche sono citate come segue: numero di riferimento della norma (preceduto dall’abbreviazione dei cataloghi di norme interessati), anno di pubblicazione (purché il rimando possa essere statico) e titolo della norma. Per sapere se una norma internazionale (ISO, IEC, ETSI) è stata integrata nel catalogo svizzero delle norme (SN) occorre consultare l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV).

Esempio: «SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».
116La fonte del testo va menzionata indicando se possibile tutte le infor­mazioni previste nell’articolo 14 capoverso 3 OPubb, ossia, nell’ordine:
l’indirizzo Internet dove il testo può essere consultato;
l’indirizzo esatto dove il testo può essere ottenuto (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet);
il servizio dove il testo può essere consultato gratuitamente.
117Si indica prioritariamente l’indirizzo di autorità o altri enti con sede in Svizzera. La denominazione del servizio interessato è indicata per esteso (e non soltanto con un’ab­brevia­zione o un indirizzo Internet). È inoltre ammesso riportare un indirizzo di posta elettronica stabile e non personale (ad es. info@xxx.admin.ch); non vanno invece indicati numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica personali od orari d’apertura. Occorre infine precisare se la consultazione (in Internet) o l’ordinazione della pubblicazione è gratuita.
118Per quanto concerne gli indirizzi Internet, di norma si indica l’indirizzo della pagina principale, seguito dal percorso di link tramite il quale si raggiunge la pagina in questione (ad es: www.xxx.admin.ch > X > Y > Z). Nel caso di pagine Internet di unità esterne alla Confederazione dotate di siti Internet la cui struttura subisce frequenti modifiche, si indica soltanto l’indirizzo della pagina principale (ad es.: www.xxx.com).
119Per la formulazione sono utilizzati gli elementi di testo esposti qui di seguito:
«… può essere consultato gratuitamente / a pagamento nel sito Internet dell’… [denominazione completa del servizio] all’indirizzo www … .»
Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’Ufficio federale delle comunicazioni all’indirizzo www.ufcom.admin.ch > Temi > Frequenze & Antenne > Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.»
«… può essere ottenuto gratuitamente / a pagamento presso … [denominazione completa del servizio e indirizzo postale, Internet o di posta elettronica].»
Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere ottenuto a pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Casella postale 332, 2501 Bienne.»
«… può essere consultato gratuitamente presso … [denominazione completa del servizio e ubicazione della sede].»
Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l’Avenir 44, 2501 Bienne.»
Se possibile, tali elementi vanno combinati in un’unica frase, nell’or­dine indicato qui sopra.
120*Se si rimanda a norme tecniche che possono essere consultate od ottenute presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), nella relativa nota a piè di pagina si ricorre alla formula seguente (cfr. lettera della SNV del 27 marzo 2013, FF 2013 2608.):
«Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 16 nov. 2017.
121 In caso di ripetuta citazione di un testo nel medesimo articolo la fonte è indicata soltanto alla prima occorrenza; parimenti, all’interno di un allegato si può rinunciare a ripetere la fonte a ogni ulteriore occorrenza. Negli altri casi di ripetuta citazione, in nota occorre indicare ogni volta la fonte per esteso oppure rimandare alla nota della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 2 lett. c.»).