127 | Nell’articolato, l’atto dell’UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell’atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell’atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina. |
128 | Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell’atto è riportato nell’articolato come segue: |
direttive: tipologia dell’atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».
– | direttiva (UE) 2023/2843 |
– | direttiva di esecuzione 2011/60/UE |
– | direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 |
| regolamenti: tipologia dell’atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno. |
– | regolamento (CEE) n. 1408/71 |
– | regolamento (UE) 2024/451 |
– | regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 |
– | regolamento di esecuzione (UE) 2024/456 |
| I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell’UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell’atto pubblicato nella GU. |
– | decisione n. 1639/2006/CE |
– | decisione di esecuzione 2012/461/UE |
– | raccomandazione (Euratom) 2024/440
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In italiano, la denominazione degli atti dellʼUE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che lʼatto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell’atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e lʼUnione europea recano invece la maiuscola (ad es. lʼAccordo tra la Svizzera e lʼUnione europea …). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.
129 | Il titolo completo dell’atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147, 148 e 149. |
Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/200633.
33 | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1. |
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è *RU 2010 5223, art. 6a n. 1