Sezione 4 Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato interazionale

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Sezione 4 Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato interazionale

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145La maggior parte degli accordi bilaterali con l’UE e alcuni altri trattati internazionali menzionano gli atti dell’UE applicabili al settore disciplinato dall’accordo o dal trattato in questione. In tal caso, di norma si fa riferimento al diritto dell’UE mediante un rimando statico. Il rimando agli atti dell’UE si propone di integrare tali atti all’accordo o al trattato in questione (si pensi ad es. all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, RS 0.748.127.192.68) o di obbligare la Svizzera ad applicare regole equivalenti a quelle dell’UE (è il caso ad es. dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81, o dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, RS 0.740.72).

A prescindere dal modo in cui l’accordo bilaterale fa riferimento all’atto dell’UE, l’atto normativo svizzero può rimandare alla versione dell’atto dell’UE che vincola la Svizzera specificando la parte dell’ac­cordo (ad es. un allegato) in cui tale versione è menzionata, anziché indicare il riferimento alla GU e la versione applicabile di tale atto. Poiché si rinvia a norme di diritto internazionale applicabili alla Svizzera, ci si può avvalere del rimando dinamico. Nell’accordo si deve invece far capo al rimando statico giacché si rinvia a un testo non facente parte del diritto federale vigente.

Questa modalità di rimando presuppone che l’atto dell’UE cui si rinvia sia facilmente reperibile: è ad esempio necessario che l’allegato dell’accordo bilaterale sia suddiviso in unità numerate, così da potervi rinviare con precisione.

Esempio: rimando nell’articolato alle versioni vincolanti per la Svizzera

2 La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

a.regolamento (CE) n. 300/200813;
b.regolamento (UE) n. 185/201014.

 

12RS 0.748.127.192.68
13Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.
14Regolamento (EU) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.
Esempio: rimando nella nota a piè di pagina alle versioni vincolanti per la Svizzera

1 I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva 92/24/CEE266 (…).

 

266Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dellʼallegato 1 sezione 3 dellʼAccordo sul trasporto terrestre (RS 0.740.72).