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202L’ingresso dei decreti federali concernenti modifiche costituzionali proposte dalle autorità non menziona alcun fondamento giuridico, bensì soltanto i materiali legislativi. Cfr. tuttavia la regola prevista nel n. marg. 204 per i decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari.
Esempio:

Decreto federale
su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull’essere umano

 

del 25 settembre 20091

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072,

decreta:

I

La Costituzione federale3 è modificata come segue:

 

1FF 2009 5789
2FF 2007 6099
3RS 101

è RU 2010 1569

La nota 1 del testo pubblicato nella RU rimanda alla versione del decreto federale pubblicata nel FF in vista della votazione popolare (nel presente esempio: FF 2009 5789).