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134*Quando l’atto normativo dell’UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell’atto), attenendosi alle regole seguenti:
il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall’acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie» 1 anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie». In questi casi l’acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell’atto figura l’acronimo «CE» oppure «CEE»;
il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo breve «regolamento sull’agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008 2; nell’UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;
per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.
I titoli brevi degli atti normativi dell’UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT.
Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell’atto normativo dell’UE, le stesse regole impiegate per l’uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.