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107Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale, attenendosi alle regole di cui ai n. marg. 35 e 36. In caso di rimandi a trattati internazionali si può anche introdurre – sempre mediante parentesi – un titolo abbreviato non ufficiale ma d’uso invalso. A ogni successiva occorrenza l’atto normativo in questione è citato soltanto con rispettiva­mente l’abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale, indicando il riferimento alla RS ma senza specificare la data.
Attenzione: quando si rimanda ad atti normativi del diritto svizzero è ammesso soltanto l’uso dei titoli abbreviati ufficiali; non occorre introdurli mediante parentesi (cfr. n. marg. 105).