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98*Ai rimandi si applicano inoltre le regole seguenti**:
le unità di partizione cui si rimanda sono sempre scritte per esteso, salvo in alcune sedi paratestuali (segnatamente: parentesi, note, tabelle, immagini), in cui sono riportate in forma abbreviata.
Esempi:
«… le specifiche tecniche secondo l’articolo 23 capoverso 4 lettere c–e si applicano se …»,
ma: «… si applicano le specifiche tecniche in materia di caratterizzazione (art. 23 cpv. 4 lett. c–e)»;
tra le singole unità di partizione all’interno del medesimo rimando non si mette la virgola (quindi non: «art. 23, cpv. 4, lett. c–e»);
le unità di partizione numerate sono citate seguendo la grafia esatta con cui figurano nell’atto cui si rimanda, ad esempio: «titolo dodicesimoter», «capo quarto», «capitolo 3», «sezione 1b», «articolo 54a», «capoversi 2 e 2bis», «lettera j»;
le unità di partizione prive di numerazione sono citate specificandone la posizione con un numero ordinale scritto in lettere, ad esempio: «capoverso 2 secondo periodo», «capoverso 2 lettera c numero 3 terzo trattino»;
si rimanda sempre alla disposizione esatta, partendo di norma dall’unità di partizione di rango più elevato, ad esempio: «allegato 2 numero 4.8» (quindi non «numero 4.8 dell’allegato 2»);
se si rimanda al diritto estero, in particolare al diritto dell’UE, o al diritto internazionale, la denominazione delle unità di partizioni deve attenersi alla terminologia utilizzata nel relativo atto normativo oppure seguire la denominazione usuale all’interno dell’organizzazione o nel settore in questione (per gli atti dell’UE, cfr. il n. 2.7 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali***). Per il resto, i rimandi seguono le regole indicate qui sopra, in particolare per quel che concerne l’uso delle abbreviazioni per le unità di partizione e delle virgole.

 
 

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** Queste regole differiscono in parte nelle tre lingue ufficiali.

*** https://publications.europa.eu/code