Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino

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Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino

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379Se in un atto normativo sono menzionati sia gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sia quelli di associazione alla normativa di Dublino, gli elenchi di cui agli esempi riportati nei n. marg. 377 e 378 possono essere condensati in un unico allegato (cfr. ad es. RU 2008 5421 5434).
375«Stati vincolati da un accordo di associazione»
Per designare gli Stati partecipanti a Schengen si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen»

Per designare gli Stati partecipanti a Dublino si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino»

376Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»
Se si fa più volte riferimento a uno Stato partecipante a Schengen o Dublino, alla prima occorrenza è possibile introdurre tra parentesi (cfr. n. marg. 34, 35 e 36) la forma abbreviata «Stato Schengen» o «Stato Dublino», utilizzandola poi ad ogni ulteriore occorrenza (senza che occorra prevedere una nota o un rimando all’allegato in cui sono elencati gli Accordi di associazione).
Esempio:

Art. 40 cpv. 1 e 4

1 Chiunque intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) deve presentare, insieme alla domanda di cui all’artico­lo 39, la carta europea d’arma da fuoco.

4 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 3.

Art. 41 cpv. 1

1 Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen necessita unicamente di un’autoriz­zazione per l’introduzione temporanea.

Art. 46 cpv. 1

1 Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco.

è *RU 2008 5525