371 | Se in un articolo si menziona il titolo abbreviato, un apposito capoverso rimanda all’allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina. |
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’entrata e il rilascio del visto agli stranieri.
2 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.
3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1.
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è *RU 2008 5441
| In merito alla struttura dell’allegato cfr. 377, 378 e 379 |
| Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell’atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all’allegato. |
2 L’UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo […] gli Accordi di associazione alle normative di Schengen1 e di Dublino2.
1 | Tali Accordi sono elencati nell’all. 4 n. 1. |
2 | Tali Accordi sono elencati nell’all. 4 n. 2. |
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è *RU 2008 5421, cifra I n.1 art. 20