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Dall'inizio del 2011, nell'ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l'organizzazione giudiziaria e le procedure, le parti hanno la possibilità di trasmettere atti scritti a tribunali o autorità anche per via elettronica. Il Consiglio federale ha disciplinato in due ordinanze le modalità di invio degli atti scritti delle parti come pure la spedizione di sentenze o decisioni formali per le diverse procedure.
Al fine di poter consegnare un atto scritto a un'autorità occorre conoscerne l'indirizzo elettronico, nonché eventuali restrizioni. A tale scopo, la Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità:
Cancelleria federale
Dipartimento federale degli affari esteri
Dipartimento federale dell'interno
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Dipartimento federale delle finanze
Dipartimento federale dell'economia, della formanzione e della ricerca
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Ministero pubblico della Confederazione.
Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale o autorità decentralizzate dell'Amministrazione federale possono ammettere le comunicazioni per via elettronica per tutti o per determinati procedimenti amministrativi (cfr. lista positiva o negativa su www.admin.ch/vwv).
La comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedure di esecuzione e fallimento si svolge per mezzo delle caselle di posta elettronica su
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